Spesso i condomini affidano, o vorrebbero farlo, incarichi di pulizia o di giardinaggio a soggetti capaci pagando la prestazione in nero per risparmiare.
Nella maggior parte non viene fatta alcuna indagine sulle reali capacità dell’incaricato e senza verificare l’idoneità dell’attrezzatura che verrà utilizzata.
Ma cosa succede in caso di infortunio in conseguenza, ad esempio, della caduta dalle scale o di gravi ferite conseguenze della caduta di ramo tagliato?
Un esempio è il caso trattato dalla Cassazione n. 10089/2023.
I proprietari di una villetta, ma può trattarsi del condominio, avevano deciso di procedere alla potatura di un grosso ramo di un albero alto circa dieci metri.
Veniva commissionato il lavoro di potatura in quota ad un pensionato che svolgeva in modo autonomo l’attività di giardinaggio e veniva pagato in nero.
Durante i lavori, la caduta di un ramo colpendo la vittima procurava a quest’ultima lesioni personali gravissime. La questione diventava quindi di rilevanza penale.
La Cassazione ha rilevato che il proprietario dell’abitazione (che non aveva trattato con il pensionato) e colui che aveva affidato l’incarico dovevano essere qualificati come “committenti”(lo è il condominio nel caso di lavori condominiali) in base alla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008); i proprietari, quindi, erano titolari di una specifica posizione di garanzia, a prescindere dalle concrete modalità con le quali si era verificato l’infortunio.
Il condominio nel momento in cui incarica un artigiano deve assicurarsi che questi operi nel rispetto delle norme di sicurezza, adottando tutte le precauzioni e i dispositivi necessari.
Questo vale anche nel caso in cui non sia stato firmato un contratto d’appalto, considerando validi
La Cassazione ha confermato che il committente riveste una posizione di garanzia e risponde del reato colposo laddove consenta l’inizio dell’opera in situazioni che possono essere fonte di pericolo (Cass. pen., sez. III, 29/12/2022, n.49472).
In ogni caso la posizione di garanzia ricorre anche in relazione ad un committente non professionale e per lavori di natura prettamente domestica (Cass. pen., sez. IV, 21/04/2021, n. 26335).