Ecco come funziona la detrazione in 10 quote annuali di pari importo dopo la conversione del Decreto Legge n. 11/2023.
L’art. 2, comma 3-sexies, del Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito in Legge 11 aprile 2023 n. 38, prevede che «Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi» e rappresenta il nuovo comma 8-quinquies dell’art. 119 del D.L. 34/2020.
Per chi ha anticipato le spese, e non ha ceduto i crediti 2022 per 50.000 euro, potrà inserire la prima rata delle dieci previste, nella propria dichiarazione dei redditi, a partire da giugno 2024, nel Modello Redditi 2024 oppure 730/2024.
In questo caso particolare, la nuova legge permette di detrarre le spese di un anno precedente a quello per cui viene presentata la dichiarazione dei redditi.
Il motivo per cui è stato creato questo “periodo d’inattività” del contribuente deriva dal combinato disposto con l’art. 2-quinquies del D.L. 11/2023 in cui è previsto che “la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui all’art. 3, comma 10-octies, del D.L. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (cosiddetta “remissione in bonis”), se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005”.
Considerata la difficoltà di riapertura degli istituti di credito per le nuove pratiche di cessione, si è voluto offrire una nuova opportunità ai committenti, rappresentata dalla detrazione in dieci anni delle spese sostenute nel 2022.
Alcune precisazioni:
- L’opzione una volta scelta è irrevocabile. Ciò comporta l’impossibilità di scegliere altre opzioni nel corso dei dieci anni.
- Se si detrae la quota di un quarto delle spese sostenute nel 2022 non si potrà più scegliere di portare in detrazione in dieci anni le quote residue. In tal caso, resteranno le due tradizionali scelte: portare in detrazione un quarto delle spese 2022 per ognuno dei tre anni rimanenti oppure trovare un cessionario che acquisti le rate residue.
- La previsione dell’art. 2, comma 3-sexies riguarda solo il superbonus 110% e non gli altri bonus ordinariche continuano ad essere detraibili in base all’anno di competenza.