Se avete un condomino creato ad ok per sfruttare il Superbonus iniziate a preoccuparvi.
E’ partita la caccia da parte dell’AdE dei condomini creati per sfruttare i benefici fiscali offerti dal Superbonus. Dopo la verifica automatica fatta dall’incrocio dei dati, per quelle situazioni per le quali si è “acceso” l’allert saranno avviate le verifiche per verificare la possibile truffa ai danni dello stato.
Uno degli esempi classici di una situazione che potrebbe ricadere sotto i controlli dello stato è quella di un edificio con un unico proprietario che viene ceduto a più persone al solo scopo di creare un condominio e iniziare i lavori sfruttando le agevolazioni Superbonus.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Trieste, con la sentenza 11.04.2023 n. 81, respinge il ricorso dell’amministratore per conto del condominio costituito proprio per sfruttare i benefici fiscali con le seguenti motivazioni:
I ricorsi riuniti sono infondati e vanno pertanto respinti.
[…]
Nel merito, risulta evidente, sulla base degli accertamenti svolti dall’Amministrazione finanziaria, che la società ###### SRL, nella persona dell’arch. ######, era la effettiva acquirente e proprietaria dell’immobile, immobile poi intestato ad altri soggetti, tutti parenti del ######, esclusivamente al fine di costituire un formale ma fasullo condominio e quindi, in ultima analisi, costituire un escamotage per aggirare il divieto, previsto dalla legge agevolativa, di riconoscere il beneficio all’impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell’immobile e sua successiva ristrutturazione.
Da quanto dettagliatamente indicato dall’Ufficio, e compiutamente riportato sopra, risulta inequivocabilmente che l’impresa acquirente ed appaltatrice dei lavori, con le varie cessioni e compravendite ha avuto il solo scopo di simulare la costituzione di un condominio in modo da poter accedere non solo al “superbonus 110%” ma, utilizzando la modalità di cessione del credito, realizzare la completa ristrutturazione di un immobile, acquistato in stato fatiscente ed inagibile, a totale spese dello Stato.
Appare di solare evidenza che il legislatore ha concesso il beneficio fiscale in questione ai condomini ma sul presupposto della loro reale esistenza e che quindi fossero esistenti, al momento dell’accesso al beneficio, parti comuni, impianti comuni, che lo stesso fosse utilizzato almeno da una parte dei condomini e che quindi fosse agibile; mentre, nel caso di specie, l’immobile in questione, anche alla data odierna, è edificio disabitato e in pessime condizioni, in via di ristrutturazione. Sebbene la legge 34/2020 non abbia espressamente indicato i termini del concetto di condominio, non può non applicarsi un concetto estremamente rigoroso vertendosi in materia di benefici fiscali. Pertanto, non può condividersi la tesi avanzata dalla difesa del contribuente che ritiene sussistente, nel caso di specie, fin dal maggio 2022 sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo richiesti per l’esistenza di un condominio ai sensi dell’ , poiché il concetto di condominio deve necessariamente, art. 1117 c.c. in questo caso, traguardarsi con la volontà del legislatore che ha chiaramente delimitato i contorni del beneficio fiscale.
Correttamente l’Ufficio precisa che l’accesso al beneficio potrebbe essere fruibile anche da parte di soggetti titolari di reddito di impresa, ma solo nel caso che tali soggetti siano anche condomini e siano chiamati a partecipare alla ripartizione delle spese riguardanti le parti comuni.
Nel caso che ci occupa appare, al contrario, riscontrabile un chiaro esempio di elusione fiscale per abuso del diritto.
Come noto, il fenomeno dell’elusione fiscale per abuso del diritto è un concetto elaborato dalla giurisprudenza e che ha trovato poi riconoscimento nell’art. 10/bis dello Statuto del contribuente, il quale, al I comma, recita:” “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Il comma 2° poi specifica: “Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”.
Come è evidente dal tenore letterale della norma, l’abuso del diritto è configurabile ogni qualvolta il contribuente ricorre ad una condotta tortuosa, ponendo in essere atti negoziali non lineari, anche tra loro correlati, che legittimano lo stesso all’ottenimento di vantaggi fiscali indebiti, i quali vengono ottenuti in contrasto con la finalità della norma e con i principi dell’ordinamento tributario, cercando dunque di aggirare le stesse.
Proprio per evitare aggiramenti della normativa agevolativa il legislatore con la modifica dell’art. 122/bis del D.L. 34/2020 (in vigore dal 1.1.2022) ha autorizzato l’Amministrazione finanziaria ad effettuare controlli preventivi sulla cessione dei crediti fiscali sulla base dei dati risultanti dalle banche dati della Amministrazione.
Davanti alle evidenti anomalie riscontrate appaiono del tutto condivisibili e legittimi i provvedimenti di sospensione e di conferma della sospensione emessi dall’Ufficio nei confronti della comunicazione di cessione del credito formulata dal ricorrente condominio.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 3.000 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, respinge i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate
La creazione di un condominio è stata la principale modalità per accedere al Superbonus per alcuni contribuenti. Ad esempio per le villette, che non sono riuscite a rispettare i termini previsti per l’esecuzione dei lavori, l’alternativa era creare un condominio frazionando il proprio immobile.
Anche i titolati di redditi di impresa non possono accedere al Superbonus se non per le spese effettuate su parti comuni dei condomini. In questa sentenza la società aveva acquisito un fabbricato di nove unità, situazione nella quale l’agevolazione non sarebbe stata accessibile.
Queste verifiche sono potenzialmente applicabili a migliaia di casi. E quando scatterà uno degli indicatori di rischio, l’AdE verificherà nel merito la sostanza delle operazioni effettuate.