A seguito delle modifiche apportate al Senato, il decreto Aiuti-Bis si compone ora di 73 articoli contro i dei 44 nel testo iniziale
Tra le modifiche introdotte al Senato, l’articolo 33-ter che integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) che a sua volta interviene sull’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Le novità nel meccanismo della cessione del credito
L’art. 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) inserisce all’art. 14 del D.L. n. 50/2022 i seguenti due commi dopo il comma 1-bis:
1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “in presenza di concorso nella violazione” sono inserite le seguenti: “con dolo o colpa grave”. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 34 del 2020.
1-bis.2. Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.
Gli effetti delle modifiche nel meccanismo della cessione
Con la modifica introdotta dal comma 1-bis .1 si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Con il comma 1-bis .2 si dispone in ordine ai crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In questi casi il cedente, se diverso da banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia, deve acquisire la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.